Aggiornamento: Per informazioni sulle nuove norme entrate in vigore dal 1 settembre 2011 vi consiglio la letture di questo articolo (dal sito Almo): http://www.almonature.eu/it_it/index.cfm/vet-forum/nutrizione/modifiche-legislative-immissione-e-uso-mangimi/
Le nuove linee guida FEDIAF sono scaricabili da qui: http://www.assalco.it/showattach.php?nid=3664
Codice Fediaf per la Corretta Comunicazione sul Pet Food: http://www.assalco.it/showattach.php?nid=2493
Il Parlamento Europeo ha adottato un regolamento che aggiorna e semplifica le condizioni di vendita dei mangimi al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e un'informazione adeguata. Dispone quindi le prescrizioni in materia di etichettatura, tra cui l'obbligo di indicare in ordine decrescente l'elenco delle materie prime impiegate, tutelando però il segreto delle "ricette". Indica poi il tipo di materie prime vietate e prevede l'istituzione di un catalogo di quelle autorizzate.
Approvando un maxi-emendamento di compromesso negoziato dal relatore Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF (Verdi/ALE, DE) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato con 543 voti favorevoli, 8 contrari e 26 astensioni un regolamento volto a consolidare, rivedere e aggiornare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali (destinati o meno alla produzione di alimenti nella Comunità), in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione. Allineando le norme su quelle disposte per i prodotti alimentari destinati al consumo umano, l'obiettivo è di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, un'informazione adeguata agli utilizzatori e ai consumatori, e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno. Se l'Aula sottoscrive l'accordo, il regolamento sarà applicabile un anno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il fatturato annuo dell'industria comunitaria dei mangimi composti (inclusi gli alimenti per animali da compagnia) ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi. La produzione zootecnica rappresenta il 50% circa della produzione agricola nell'UE e l'alimentazione animale costituisce il principale fattore di costo per i cinque milioni di allevatori di bestiame della Comunità.
Mangimi sul mercato, ma solo se sicuri e rintracciabili
I mangimi potranno essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente «se sono sicuri» e «se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali». Inoltre, gli operatori del settore dovranno garantire che i loro mangimi siano «sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile», nonché «etichettati, imballati e presentati» conformemente alle disposizioni del regolamento e degli altri pertinenti atti della legislazione comunitaria. I mangimi dovranno inoltre essere conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici indicati in un allegato del regolamento. Non dovranno, invece, contenere o essere costituiti di materie prime - indicate in un altro allegato - la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale «sono limitati o vietati».
Come per i prodotti alimentari, poi, gli operatori del settore saranno responsabili della rintracciabilità dei mangimi, essendo in grado di individuare chi abbia fornito loro un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un mangime.
Etichettatura più chiara
In generale, l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non dovranno indurre l'utilizzatore in errore riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, alla loro natura, al metodo di fabbricazione o di produzione, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata, alle specie o alle categorie di animali cui sono destinati. Oppure attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono.
Tuttavia, l'etichettatura e la presentazione delle materie prime dei mangimi e dei mangimi composti potranno richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza nei mangimi, su una caratteristica o su un processo nutrizionale specifico o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti. Ciò, però, sarà possibile unicamente se «l'indicazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti, e comprensibile per l'utilizzatore dei mangimi» e se la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta, «una prova scientifica della veridicità dell'indicazione». Gli acquirenti, d'altra parte, avranno il diritto di portare all'attenzione delle autorità competenti i loro dubbi quanto alla veridicità dell'indicazione.
Le materie prime per mangimi o i mangimi composti potranno essere immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta il tipo di mangime ("materia prima per mangimi", "mangime completo" o "mangime complementare"), il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura, il numero di riconoscimento, se noto, dello stabilimento della persona responsabile per l'etichettatura, il numero di riferimento della partita o del lotto, il quantitativo netto, l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura "additivi" e il tenore d'acqua.
Indicazione degli ingredienti dei mangimi composti, tutelando il segreto della "ricetta"
Il regolamento, d'altra parte, prevede prescrizioni supplementari obbligatorie per l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Per questi ultimi, dovrà essere indicata anche la specie animale o la categoria di animali cui sono destinati, le istruzioni per un loro uso corretto che indichino l'esatta destinazione e l'indicazione della data di conservazione minima.
Inoltre, sull'etichetta dovrà figurare l'elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura "composizione" e il nome di ogni materia prima, «enumerandole nell'ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto». Potrà anche essere indicato il tenore in peso. Più precisamente, dovranno essere indicati il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è sottolineata sull'etichetta in parole, immagini o grafici.
Se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull'etichetta, la persona responsabile dell'etichettatura, dovrà inoltre mettere a disposizione dell'acquirente, «su richiesta», informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, «in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell'alimento». Si tratta questo di un punto sul quale i deputati hanno particolarmente insistito: appoggiandosi anche a una sentenza della Corte di giustizia hanno infatti rifiutato di concedere la facoltà, come richiesto dal Consiglio, di rifiutarsi di divulgare tali informazioni.
Dando soddisfazione alla richiesta dei deputati, l'accordo raggiunto precisa tuttavia che la diffusione delle informazioni lascia impregiudicate le norme stabilite da una direttiva del 2004 sul rispetto delle proprietà intellettuali. Questo principio vale anche nei casi in cui, per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all'ambiente, l'autorità competente potrà fornire all'acquirente questo tipo di informazione, «dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti» e «previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza» da parte di questi ultimi.
Nel caso dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, eccetto per gli animali da pelliccia, l'indicazione del nome specifico della materia prima potrà essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene. A tal fine la Commissione dovrà stabilire un elenco delle materie prime che potranno essere indicate. Il regolamento, inoltre, prevede prescrizioni supplementari obbligatorie per le etichette degli alimenti destinati ad animali da compagnia. Tra queste figura l'indicazione di un numero di telefono gratuito per consentire all'acquirente di ottenere altre informazioni sugli additivi addizionati e sulla materie prime aggiunte.
Etichettatura volontaria e codici di buona pratica
Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti potrà comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti dal regolamento. Ulteriori condizioni relative all'etichettatura su base volontaria potranno essere fornite nei codici comunitari di buona pratica per gli alimenti degli animali da compagnia e per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, la cui messa a punto sarà incoraggiata dalla Commissione.
Un catalogo comunitario delle materie prime per mangimi
Un allegato del regolamento indica un elenco di materie prime di cui sarà limitata o vietata la commercializzazione o l'impiego per l'alimentazione animale. Tra le materie prime vietate figurano feci, urine nonché il contenuto del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici e prodotti derivati, legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione, tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali, rifiuti urbani solidi (come quelli domestici) e, infine, imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.
Il regolamento istituisce inoltre il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi «quale strumento per migliorare l'etichettatura dei mangimi e dei mangimi composti». Il catalogo dovrà facilitare lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elencare le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. Per ciascuna voce figurante nell'elenco includerà almeno la denominazione, il numero di identificazione, una descrizione delle materie prime e, se del caso, informazioni riguardanti il processo di produzione e un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate. La prima versione del catalogo comunitario dovrà essere adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento e riprenderà le voci già presenti in due direttive UE.
L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi, è precisato, sarà facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo potrà essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del catalogo.
Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF (Verdi/ALE, DE)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 5.2.2009
Votazione: 5.2.2009
Fonte